Il Pubblico Dominio nei Film

Di seguito una legal opinion in merito ai diritti sui film di Rossellini. Interessante per la questione del pubblico dominio dell’opera cinematografica.

I Film diretti da Roberto Rossellini sono stati trasmessi per la prima volta in Italia. Ne consegue, pertanto, che, ai sensi dell’articolo 5 della Convenzione di Berna del 9 settembre 1886, questi film sono tutti soggetti alla legge italiana.

Nell’ordinamento nazionale e’ stata recepita la direttiva 93/98 / CE del 29 ottobre 1993, relativa all’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi: “… I diritti di sfruttamento di un’opera cinematografica o assimilata scadono 70 anni dopo la morte dell’ultimo superstite delle seguenti persone: il regista, lo sceneggiatore, l’autore del dialogo e il compositore della musica specificamente creata per l’uso nell’opera cinematografica o assimilata “(articolo 32 della legge italiana 22/04/1941 n 633 – come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 1997 n 154).

Ai sensi dell’articolo 10 di tale direttiva, i nuovi termini di protezione si applicano a tutte le opere che, alla data del 1 ° luglio 1995, erano ancora protette in almeno uno Stato membro in virtù delle disposizioni nazionali in materia di diritto d’autore o dei diritti connessi o soddisfano i criteri di protezione di cui alla direttiva 92/100 / CEE.

È opportuno, quindi, stabilire se, dal 1 ° luglio 1995, i film di Roberto Rossellini erano ancora protetti dal diritto d’autore.

In particolare si tratta delle seguenti opere:

– ROMA CITTA ‘APERTA – ROMA, CITTA APERTA – ROMA CITTA’ APERTA prodotto e presentato al pubblico nel 1945;

– PAISA – Paisa – Paisan è stato prodotto e presentato al pubblico nel 1946;

– GERMANIA ANNO ZERO – GERMANIA ANNO ZERO prodotto e presentato al pubblico nel 1948;

– Stromboli – Terra di Dio / Stromboli – TERRA DIO prodotto e presentato al pubblico nel 1949;

– AMORE – UNA VOCE UMANA & MIRACOLO IL – AMORE – LA VOCE UMANA E IL MIRACOLO – AMORE A VOCE UMANA E IL MIRACOLO prodotto e presentato al pubblico nel 1948;

– MACCHINA uccidere i cattivi (LA) – LA macchina ammazzacattivi è stato prodotto e presentato al pubblico nel 1952;

– VIAGGI IN ITALIA – VIAGGIO IN ITALIA – VIAGGIO IN ITALIA è stato prodotto e presentato al pubblico nel 1953;

– FEAR (LA) – LA PAURA – ANGST – FEAR è stato prodotto e presentato al pubblico nel 1954.

All’epoca, secondo la legge in vigore negli anni 1945 (il primo anno di presentazione al pubblico delle suddette opere) – 1954 (anno del completamento dell’ultimo di questi film), la durata della protezione autorale era di 30 anni dalla prima proiezione.

Applicando la legge all’epoca vigente quindi, i diritti esclusivi di sfruttamento di questi film sono scaduti negli anni 1975 – 1984 (o 30 anni dopo la prima data di pubblicazione di ciascuno di questi film).

Tuttavia, il testo originale dell’articolo 32 della legge italiana 22 aprile 1941 n. 633, prevedeva  che : “I diritti di sfruttamento economico di un film sono di cinquant’anni dopo la prima proiezione pubblica …”.

La giurisprudenza italiana ha interpretato questa disposizione dandole efficacia retroattiva.

La Corte d’Appello di Roma (22 ottobre 1986, Dir Autore 1987, pag 511) ha quindi affermato che “il dpr 8 GENNAIO 1979 n. 19, che ha esteso i diritti di sfruttamento dell’opera cinematografica da trenta a cinquant’anni, si applica anche alle opere di dominio pubblico, a seguito della scadenza del periodo di 30 anni prima dell’entrata in vigore del provvedimento ut supra.”

Il contenuto di tale decisione è stata confermata dalla Corte Suprema italiana (1993/09/04 No 9326, Foro it 1994, pagina 947; .. 12.11.1994 N. 9529; .. 13.08.2004 N. 15777), dal Tribunal Roma (1995/02/17, Dir Autore 1996, pag 384, .. 29.05.1995, Dir Autore 1995 pag 604) e dal Tribunale di Milano (09.10.200, Dir Autore 2001 pag 784.).

In base all’articolo 32 della legge italiana 22 aprile 1941 n. 633, come modificato dall’articolo 3 del DPR 8 gennaio 1979 n. 32 e secondo l’interpretazione che è stata data dalla giurisprudenza, si può dire che la durata dei diritti esclusivi di sfruttamento economico dei film in questione è di 50 anni dalla data della prima proiezione pubblica.

Ne consegue, pertanto, che tutti questi film erano ancora protetti come dal 10 luglio 1995 di cui alla direttiva 93/98 / CE e quindi hanno tutti i nuovi termini di tutela previsti dalla direttiva 93/98 / CE e all’articolo 32 della legge italiana del 1941/04/22 n. 633 – modificato dal D. Lgs. 26 mag 1997 n. 154.

I diritti esclusivi di sfruttamento economico di queste opere sono ancora in capo al produttore (o ai suoi successori) e scadranno pertanto 70 anni dopo la morte dell’ultimo superstite tra le seguenti figure professionali: il regista, lo sceneggiatore, l’autore del dialogo e il compositore della musica specificamente creata per l’uso nell’opera cinematografica o assimilata.

By Claudia Roggero / January 12, 2015 / Diritto d’Autore, Film & TV – See more at: http://www.dandi.media/2015/01/il-pubblico-dominio-nei-film/#sthash.gyn1PzVC.dpuf

Fonte  http://www.dandi.media/2015/01/il-pubblico-dominio-nei-film/#sthash.gyn1PzVC.dpuf

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