Tax Credit: che cos’è e quali sono i requisiti per accedervi

Definizione e casistica relativa al credito d’imposta

Il contribuente non è sempre solo debitore ma può anche essere creditore, ossia può esserlo per tre motivi:
– versato somma non dovuta secondo la legge
– versato degli acconti che a consuntivo superano il dovuto
– perché sussiste un credito d’imposta vero e proprio in senso tecnico.
In questo caso è l’amministrazione ad avere la somma di denaro in più a quella dovuta.
Quindi vi sono 3 situazioni:
– Crediti che derivano da indebito (non debito): si realizza quando il contribuente paga qualcosa che non deve o per errore oppure paga per una norma di legge che poi viene meno per l’intervento della corte di giustizia e della corte costituzionale.
La corte costituzionale giudica che la norma è incostituzionale e quindi il contributo non era dovuto. Quando la norma è incostituzionale si ritiene che il rimborso non sia dovuto almeno che non vi sia un contenzioso.
La corte di giustizia dichiara le norme emanate dallo stato non conformi a quelle comunitarie. In questo caso l’imposta che è stata pagata deve essere rimborsata.
– Crediti non da indebito ossia le somme sono state immediatamente versate: crediti derivanti dal fatto che al momento del saldo ad esempio dell’IRPEF,IVA, ci si accorge di avere già pagato quanto si doveva dell’imposta stessa. Abbiamo un eccedenza che può essere compensata anche con altre imposte.
– Credito d’imposta: sono i cosiddetti crediti d’imposta in senso tecnico ossia è il legislatore fiscale ad accordare e riconoscere i redditi che entrano nel nostro stato come già tassati nello stato di origine del reddito.

Negli ultimi mesi abbiamo sentito tanto parlare del Tax Credit, di come le produzioni italiane ne stiamo beneficiando, di come le produzioni internazionali lo stiano sfruttando (vedi la rinascita che sta vivendo Cinecittà) e di come più recentemente è stato esteso anche alle produzioni audiovisive.

Le disposizioni sul tax credit – credito d’imposta prevedono la possibilità di compensare debiti fiscali (Ires, Irap, Irpef, Iva, contributi previdenziali e assicurativi) con il credito maturato a seguito di un investimento nel settore cinematografico. Destinatari sono le imprese di produzione e distribuzione cinematografica, gli esercenti cinematografici, le imprese di produzione esecutiva e post-produzione (industrie tecniche), nonché le imprese non appartenenti al settore cineaudiovisivo associate in partecipazione agli utili di un film dal produttore di quest’ultimo.
MIBACT

Dal 5 febbraio 2015 però il Tax Credit è stato esteso anche ai produttori indipendenti di opere audiovisive, è venuto quindi a mancare il limite che prevedeva l’applicazione del decreto alle sole opere cinematografiche.
Non c’è da stupirsi se il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo abbia adottato una tale misura visto il grande successo che le serie TV e delle web series (che tra l’altro sono quelle che traggono un beneficio maggiore dal tax credit) stanno avendo in tutto il mondo. Aprirsi a un settore così in crescita non può che far bene agli investimenti sul nostro Paese.

Chi ha diritto al Tax credit?

Abbiamo visto che oltre alle opere cinematografiche, ormai possono usufruirne anche le opere audiovisive, ma quali sono i requisiti che i produttori devono avere per beneficiarne? Prendiamo la spiegazione che lo stesso MIBACT ci fornisce:

“Per accedere alle agevolazioni fiscali, le imprese di produzione devono chiedere, alla Direzione Generale per il Cinema, il riconoscimento dell´eleggibilità culturale delle opere cinematografiche prodotte. Le opere in oggetto sono sottoposte a un test di eleggibilità che ne assicura la matrice culturale italiana o europea (tabella A del D.M. 7.5.2009). Viene effettuata una specifica istruttoria tecnica, ricorrendo se necessario al parere della Commissione per la Cinematografia. Se entro il mese successivo alla richiesta di riconoscimento non interviene un provvedimento di diniego, l´opera cinematografica ottiene automaticamente l´eleggibilità culturale.

Il credito d´imposta (anche se già attribuito) viene revocato o decade in caso di:

  • mancato riconoscimento in via definitiva del requisito della nazionalità
  • subentro di altra impresa di produzione
  • mancato rispetto del vincolo di territorializzazione
  • mancata presentazione dell´istanza finale (che conclude la procedura di richiesta) entro 90 giorni dalla data della domanda di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico”

Inoltre, altro requisito che non è da sottovalutare è l’obbligo di spendere almeno l’80% dell’entità del beneficio fiscale. Nel caso delle opere audiovisive il beneficio del Tax Credit decade ed è revocato qualora non venga riconosciuto, all’opera audiovisivisa, il requisito di nazionalità italiana o dell’eleggibilità culturale o nel caso in cui non sussista il requisito di “produttore indipendente” o, anche qui, non venga rispettato il vincolo di territorializzazione delle spese. Per entrambe le tipologie il credito d’imposta può essere chiesto dai diversi soggetti ammessi, ed è pari al 15% del costo eleggibile delle opere cinematografiche audiovisive ammissibili , fino all’ammontare massimo annuo di 3,5 milioni di euro per ciascun periodo di imposta.

Siamo sicuramente sulla strada giusta per riportare il nostro paese allo splendore che lo aveva caratterizzato in passato. Speriamo si superino anche quei limiti di fondi a disposizione che alcuni stanno già lamentando.

fonte http://www.marthaproduction.com/2015/08/01/ciao-mondo/

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Diritto D’autore

Cos’è il diritto d’autore?

La legge 22 aprile 1941, n. 633, fino ad oggi più volte aggiornata e integrata, prevede la tutela delle opere dell’ingegno di carattere creativo, che appartengano alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro, al cinema. La tutela consiste in una serie di diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera (diritti patrimoniali dell’autore) e di diritti morali a tutela della personalità dell’autore, che nel loro complesso costituiscono il “diritto d’autore”.

Quali sono i diritti morali?

I diritti morali sono assicurati dalla legge a difesa della personalità dell’autore e si conservano anche dopo la cessione dei diritti di utilizzazione economica. Essi non sono soggetti a termini legali di tutela. I principali diritti morali sono: il diritto alla paternità dell’opera (cioè il diritto di rivendicare la propria qualità di autore dell’opera); il diritto all’integrità dell’opera (cioè il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione o modifica dell’opera che possa danneggiare la reputazione dell’autore); il diritto di pubblicazione (cioè il diritto di decidere se pubblicare o meno l’opera).

Quali sono i diritti di utilizzazione economica?

I principali diritti di utilizzazione economica dell’opera sono: diritto di riproduzione, cioè il diritto di effettuare la moltiplicazione in copie dell’opera con qualsiasi mezzo; diritto di esecuzione, rappresentazione, recitazione o lettura pubblica dell’opera, cioè il diritto di presentare l’ opera al pubblico nelle varie forme di comunicazione sopra specificate; diritto di diffusione, cioè il diritto di effettuare la diffusione dell’opera a distanza (mediante radio, televisione, via satellite o via cavo, su reti telematiche, ecc.); diritto di distribuzione, cioè il diritto di porre in commercio l’opera; diritto di elaborazione, cioè il diritto di apportare modifiche all’opera originale , di trasformarla, adattarla, ridurla ecc. Tutti questi diritti permettono all’autore di autorizzare o meno l’utilizzo della sua opera e trarne i benefici economici.

Quando nasce il diritto d’autore? Ci sono delle formalità da seguire?

Non c’è nessuna formalità amministrativa da seguire per ottenere il riconoscimento dei diritti d’ autore sull’ opera. Il diritto d’autore nasce automaticamente con la creazione dell’opera.

Chi è il titolare dei diritti?

Il titolare dei diritti d’autore è, in via originaria, l’autore in quanto creatore dell’opera (oppure, nel caso di opere in collaborazione, i coautori). I diritti patrimoniali possono poi essere acquistati, alienati o trasmessi in tutte le forme e modi consentiti dalla legge.

Quanto dura la tutela economica dell’opera?

I diritti di utilizzazione economica durano per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte. Trascorso tale periodo l’opera cade in pubblico dominio. Nel caso di opere in collaborazione il termine si calcola con riferimento al coautore che muore per ultimo.

E’ libera l’utilizzazione di un’opera caduta in pubblico dominio?

L’opera caduta in pubblico dominio è liberamente utilizzabile senza autorizzazione e senza dover corrispondere compensi per diritto d’autore. Ciò purché si tratti dell’opera originale e non di una sua elaborazione protetta.

In che consiste l’attività della SIAE nell’ambito del diritto d’autore?

La funzione istituzionale della SIAE consiste nell’attività di intermediazione per la gestione dei diritti d’autore. La SIAE concede, quindi, le autorizzazioni per l’utilizzazione delle opere protette, riscuote i compensi per diritto d’autore e ripartisce i proventi che ne derivano. Svolge la propria attività in Italia, servendosi dei propri uffici e, all’estero, attraverso le Società d’autori straniere con le quali ha stipulato accordi di rappresentanza.

E’ obbligatorio aderire alla SIAE?

Non è obbligatorio aderire alla SIAE. L’adesione alla SIAE è libera e volontaria. L’autore può teoricamente decidere di curare direttamente i rapporti con gli utilizzatori per tutelare i propri diritti, ma di fatto l’intermediazione di una organizzazione specializzata e capillare è indispensabile. In Italia, l’attività di intermediazione è riservata dalla legge alla SIAE in via esclusiva. L’ autore può comunque scegliere di aderire a Società di autori di altri Paesi.

L’autore che aderisca alla SIAE, deve sempre avvalersi della sua intermediazione?

Dal momento in cui l’autore aderisce alla SIAE, si avvale della sua intermediazione per le utilizzazioni affidate alla sua tutela. Se interpellato direttamente, dovrà indirizzare alla SIAE gli utilizzatori per il rilascio delle autorizzazioni. L’autore non può concedere direttamente le autorizzazioni e non può accordare riduzioni. Tutto ciò nell’interesse diretto dell’autore che, attraverso la gestione collettiva dei diritti, è garantito nei confronti degli utilizzatori, ai quali è assicurata la trasparenza di trattamento e la univocità di condizioni.

Cosa sono i “diritti connessi” al diritto d’ autore?

I “diritti connessi” al diritto d’ autore sono quei diritti che la legge riconosce non all’ autore di un ‘opera, ma ad altri soggetti comunque collegati o affini (si veda al riguardo il Titolo II della legge speciale 633/1941). I diritti connessi più importanti sono quelli riconosciuti agli artisti interpreti ed esecutori, quelli che spettano ai produttori di dischi fonografici o supporti analoghi, quelli dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive e quelli riconosciuti alle emittenti radiofoniche e televisive.

Quali categorie di autori possono aderire alla Sezione Cinema?

I coautori dell’opera cinematografica previsti dall’art.44 della legge sul diritto d’autore, cioè gli autori del soggetto, della sceneggiatura, della regia (l’autore della colonna sonora del film è tutelato dalla Divisione Musica). Gli autori della versione italiana dei dialoghi espressi originariamente in altra lingua, cioè gli adattatori/dialoghisti.

La tutela riguarda solo gli autori di opere cinematografiche?

No, la tutela riguarda anche gli autori e gli adattatori delle opere assimilate, come le opere seriali per la televisione (miniserie, serie, telefilm, soap-opera, cartoni animati) e di documentari sia cinematografici che televisivi.

Quali compensi incassa oggi l’autore associato?

Il compenso per le riproduzioni di opere protette fatte dai privati per uso personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali (la cosiddetta “copia privata”) attraverso apparecchi e supporti analogici o digitali; l’equo compenso per la diffusione televisiva di opere cinematografiche ed assimilate effettuata dagli organismi di emissione in modalità digitale terrestre, via satellite o cavo, ad accesso libero o codificato (pay tv); l’equo compenso per la vendita di supporti destinati alla circolazione nel mercato dell’home video (normali canali di vendita e vendita in abbinamento editoriale nel canale edicola); i compensi maturati all’estero per l’utilizzazione delle opere affidate in tutela alla Sezione Cinema, corrisposti periodicamente dalle Società di autore straniere, sulla base di contratti di reciproca rappresentanza.

Con quali criteri e in che misura la SIAE ha negoziato l’equo compenso dovuto agli autori?

I criteri e la misura dell’equo compenso dovuto dagli organismi di emissione sono determinati negli accordi stipulati con gli utilizzatori; sono stati praticati finora due schemi contrattuali:
lo schema a tariffa, utilizzato negli accordi con le emittenti televisive nazionali free (RAI, Mediaset, LA7, MTV), dove il valore del passaggio dell’opera è determinato in base a un valore a minuto – determinato annualmente in relazione a corrispondenti scaglioni di introito dell’emittente – ed articolato su tre parametri fondamentali (di rete, di fascia oraria, di categoria dell’opera), che hanno diversi coefficienti di applicazione.

Il compenso per la vendita di video supporti è incassato opera per opera e viene pertanto attribuito direttamente agli aventi diritto (autori o adattatori dialogisti per le opere straniere) sulla base del piano di riparto dei proventi generale o concordato tra gli autori dei diversi contributi autorali.

Il compenso per l’utilizzazione online di contenuti audiovisivi, infine, viene incassato in percentuale sugli introiti dell’operatore.

L’autore associato deve richiedere che gli vengano pagati i compensi?

No, è la Sezione Cinema che provvede ad individuare le utilizzazioni e a pagare i compensi a mezzo bonifico su conto corrente bancario o postale, o tramite bonifico domiciliato presso gli Uffici di Poste Italiane, a patto che l’associato indichi la modalità di pagamento prescelta e comunichi tempestivamente eventuali variazioni.

 La dichiarazione è obbligatoria per tutte le opere?

No, la dichiarazione è obbligatoria per le opere assimilate e per il contributo di adattamento sia per le opere cinematografiche che per quelle assimilate.

Per quale motivo la dichiarazione deve contenere nominativi e firme di tutti i coautori dell’opera?

In primo luogo perché sottoscrivendo la dichiarazione ciascun autore rivendica, sotto la propria responsabilità, la paternità del contributo autorale che si attribuisce nel documento (il bollettino di dichiarazione); in secondo luogo perché solo la dichiarazione congiunta di tutti i coautori interessati all’opera consente alla Società di individuare, ai fini della corretta suddivisione dei proventi che derivano dall’utilizzazione, tutti gli aventi diritto al compenso. In mancanza o difetto di tali adempimenti, la dichiarazione è irregolare.

Cosa succede se tra i coautori dell’opera dichiarata figurano anche nominativi di autori o adattatori deceduti?

Il nominativo del coautore deceduto deve sempre comparire nello spazio corrispondente ai contributi prestati. La firma dovrà essere messa dall’erede.

Per le opere in più puntate può essere compilato un solo bollettino di dichiarazione?

Solo se i coautori sono i medesimi per tutte le puntate della serie (in questo caso il piano di riparto dei proventi concordato o quello risultante dai nominativi dei coautori presenti alla pag.2 del modulo di dichiarazione si applica a tutti gli episodi della serie, da riportare nell’Allegato Lista Episodi). Altrimenti la dichiarazione deve essere fatta raggruppando gli episodi omogenei (stessi autori e/o stesso piano di riparto dei proventi concordato, compilando e presentando tanti bollettini quante sono le casistiche presenti per la serie, con i corrispondenti episodi). Se infine ogni episodio ha caratteristiche differenti dagli altri, è necessario compilare e presentare un bollettini per ogni puntata o episodio.

Per le opere in più puntate è indispensabile indicare il titolo del singolo episodio dichiarato?

Sì. La registrazione dell’opera seriale nell’archivio opere deve essere effettuata, per garantirne l’abbinamento con i flussi di utilizzazione, anche a livello di titolo dell’episodio.

Che succede se nel bollettino è presente tra gli aventi diritto un autore non associato?

Se i dichiaranti presentano un piano di riparto concordato, la Società non accetta bollettini che non rechino la firma anche del non associato. Se viceversa nella dichiarazione i dichiaranti si limitano ad indicare i nominativi degli autori dell’opera per i rispettivi contributi, la quota spettante all’autore non associato – in base allo schema generale di riparto dei proventi applicato – viene accantonata in attesa che l’interessato la rivendichi, formalizzando la sua posizione associativa.

Cosa fare nel caso di cambio di domicilio bancario

Avvisare tempestivamete l’ufficio Contabilità inviando via e.mail o fax le nuove coordinate IBAN unitamente a copia di un documento di identità.

Come fare per avere copia della certificazione fiscale dei proventi?

La certificazione fiscale dei proventi e delle trattenute operate a titolo di ritenuta d’acconto di imposta, viene annualmente inviata dal Servizio Associati e Mandanti, di conseguenza anche in caso di smarrimento o di non avvenuta ricezione di tale certificazione, occorre chiederne copia a detto Servizio e non alla Sezione Cinema.

Quali documenti rilascia l’ufficio contabilità?

L’ufficio rilascia: copia dell’estratto conto (imposta bollo virtuale – autorizz. Int.fin n.94828/73 del 18/1/74) riepilogativo degli importi maturati e versati, nonche delle trattenute fiscali operate delle quote associative ecc.; fatture per diritti di segreteria su rilascio di copie di rendiconti da parte dell’Uff. ripartizione; fatture per diritti di segreteria su rilascio di stampe di repertorio da parte dell’uff. documentazione; copie atti di pignoramento e/o legali su richiesta diretta dell’interessato corredata di documento di identità.

Quando cade in pubblico dominio un’opera cinematografica?

il limite temporale a che l’utilizzo di un’opera diventi libero, ovvero cada in pubblico dominio, è fissata, nel caso dell’opera cinematografica, al termine del settantesimo anno dopo la morte del più longevo degli autori (ovvero il regista, gli autori del soggetto e della sceneggiatura, l’autore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell’opera cinematografica)[art. 32 L.A.].

Qual è la differenza fra un deposito di opere inedite ed un deposito di opere cinematografiche?

Per venire incontro all’esigenza degli autori di costituire una prova di paternità delle opere non ancora pubblicate, la SIAE ha istituito il servizio di deposito delle opere inedite (gestito dalla Sezione OLAF), di cui può fruire anche chi non sia associato alla Società ed i cittadini stranieri. Attraverso tale servizio, chi deposita ottiene una prova dell’esistenza dell’opera con data certa, che è quella del suo deposito alla SIAE. Il deposito vale per cinque anni e può essere rinnovato alla scadenza per un uguale periodo. Cosa diversa dal deposito di opera inedita è l’affidamento alla SIAE (Sezione Cinema) della tutela economica dell’opera cinematografica o assimilata già pubblicata (ossia diffusa al pubblico). Sulla base del mandato conferitole dall’autore dell’opera, la SIAE esercita la sua funzione istituzionale che consiste nell’attività di intermediazione per la gestione dei diritti d’autore. La SIAE riscuote i compensi per diritto d’autore e ripartisce agli autori i proventi che ne derivano.

Quali opere tutela la Sezione Cinema?

La Sezione Cinema tutela le opere cinematografiche o assimilate (film per la tv, telefilm seriali, serie e miniserie televisive, telenovelas e soap opera, sitcom, film inchiesta in una o piu’ puntate, documentari televisivi e cartoni animati) in favore degli autori del soggetto, della sceneggiatura e della regia, nonché in favore degli autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della versione italiana dei dialoghi di opere espresse originariamente in lingua straniera.
Questa attività di tutela riguarda, in particolare, la gestione dell’equo compenso, riconosciuto agli autori dall’art.46 bis della legge sul diritto d’autore (L.n.633/1941), che la SIAE negozia e amministra per conto degli aventi diritto.

Come si dichiarano le opere alla Sezione Cinema?

L’associato deve presentare alla Società, per ogni opera assimilata (film TV, serie e miniserie televisiva, telefilm, documentari televisivi e film inchiesta, serie o singoli cartoni animati, telenovelas o soap opera sitcom) che intende affidare in tutela, la relativa dichiarazione (bollettino – mod. 117 autori o 117 adattatori–), redatta in conformità alle prescrizioni regolamentari.Tale dichiarazione è obbligatoria e serve a individuare, sotto la responsabilità dei dichiaranti, tutti i coautori dell’opera i cui contributi siano rilevanti per la suddivisione dei compensi spettanti agli aventi diritto.

Come posso chiedere di ricevere il rendiconto via mail?

L’utente può chiedere di ricevere via email anzichè per posta ordinaria il rendiconto, utilizzando la modulistica presente sul sito da compilare, firmare in originale e restituire via email unitamente ad una copia del documento di identità agli indirizzi dirittoautore.cinema@siae.it oppure ripartizione.cinema@siae.it

Ho perso o non ho ricevuto la rendicontazione delle passate ripartizioni; come posso richiederne una copia?

L’utente può richiedere copia della rendicontazione e delle avvertenze allegate facendone richiesta via email all’Ufficio Ripartizione (ripartizione.cinema@siae.it) inviando apposita modulistica da compilare, firmare e spedire.

A chi devo comunicare la variazione di indirizzo email per la ricezione della rendicontazione?

L’utente può comunicare via email la variazione di indirizzo al quale ricevere il rendiconto utilizzando la modulistica presente sul sito da compilare, firmare e restituire via email unitamente ad una copia del documento di identità agli indirizzi dirittoautore.cinema@siae.it oppure ripartizione.cinema@siae.it

A chi devo comunicare la variazione di residenza?

L’autore può comunicare le variazioni anagrafiche (indirizzo, codice fiscale, recapiti, ecc.) via email all’Ufficio Autori autori.sam@siae.it

A quale ufficio posso richiedere un anticipo sulla liquidazione dei proventi?

L’autore può richiedere la concessione di un anticipo sulla liquidazione di passaggi accertati nella ripartizione successiva inviando una richiesta  via email all’Ufficio Contabilità (contabilita.cinema@siae.it) oppure all’Ufficio Ripartizione (ripartizione.cinema@siae.it).

Quando posso richiedere un anticipo?

L’autore può richiedere un anticipo quando è a conoscenza di utilizzazioni delle proprie opere avvenute nel periodo della ripartizione corrente, verificabili dall’Ufficio Ripartizione.

Ho visto la trasmissione della mia opera/adattamento in TV. A quale ufficio posso segnalare gli estremi (data/canale) della diffusione?

L’utente può comunicare gli estremi (data/canale) di utilizzazioni delle proprie opere inviando una email all’Ufficio Ripartizione (ripartizione.cinema@siae.it).

Mancato riscontro sulla rendicontazione inviata del pagamento di passaggi di alcune mie opere di cui sono a conoscenza

L’autore può inviare via email all’indirizzo ripartizione.cinema@siae.it una comunicazione con l’indicazione del titolo dell’opera e gli estremi di diffusione (data/canale) conosciuti per consentire all’Ufficio Ripartizione di procedere ad ulteriori accertamenti.

Come posso ottenere l’elenco delle opere che fanno parte del mio repertorio?

L’avente causa (associato o erede) deve presentare una richiesta utilizzando un apposito modulo da compilare e sottoscrivere in originale e spedire, unicamente a copia del documento d’identità, via email all’indirizzo dichiarazioni.cinema@siae.it

Fonte https://www.siae.it/it/chi-siamo/documenti-e-faq/faq-cose-da-sapere

Liberi da diritti

La British Library ha messo on line oltre un milione tra illustrazioni e immagini cadute in pubblico dominio.

In linea con la sua ambizione di diventare un’istituzione più aperta al mondo nel suo genere, la British Library ha messo on line oltre un milione tra illustrazioni e immagini cadute in pubblico dominio per chi ne volesse usufruire attraverso Flickr anche per riutilizzarle, remixarle o modificarle.

Finora queste immagini sono state utilizzate su copertine degli album, etichette, progetti di mappatura e per un’installazione artistica al festival Burning Man in Nevada.

La celebre istituzione londinese ha pubblicato su Flickr più di un milione di foto e immagini raccolte da circa 65mila volumi editi tra il 17esimo e il 19esimo secolo. Il campionario è davvero ampio e articolato: vignette umoristiche, ritratti di nobili e regnanti, disegni di pesci esotici e animali, resoconti figurativi di battaglie, momenti storici, esplorazioni, ma anche normali scene di vita quotidiana. Una vera e propria enciclopedia universale per immagini, scannerizzate negli scorsi anni grazie a una collaborazione con Microsoft, e successivamente caricate on line, libere da qualsiasi diritto d’autore.

Chiunque, per qualsiasi scopo, potrà d’ora in avanti utilizzarle, ma potrà fare anche molto di più. La British Library ha infatti chiesto ai più volenterosi una mano, o meglio migliaia di mani, per provare a descrivere e contestualizzare più accuratamente questo immenso patrimonio culturale. Gran parte di quanto pubblicato su Flickr è infatti a bassissimo contenuto informativo. Per ogni foto o immagine si conoscono il volume di provenienza, il secolo di riferimento, talvolta altre informazioni tratte dalle didascalie, e quasi sempre nulla più. Per questo, rilasciandole liberamente on line, si spera che studiosi, appassionati o semplici curiosi possano fornire ulteriori elementi in grado di aumentare le conoscenze sulla loro origine, e arricchire esponenzialmente il senso dell’intera operazione.

Si ambisce insomma a promuovere un’imponente progetto di crowdsourcing, e per farlo si prevede di lanciare una applicazione appositamente dedicata allo scopo, entro i primi mesi del prossimo anno. In un post della biblioteca si spiega che gli utenti potranno utilizzarla per inserire descrizioni a corredo delle immagini. Queste serviranno successivamente per istruire delle macchine, di modo che realizzino operazioni di classificazione automatica in grado di moltiplicare il valore di quanto raccolto. In pieno spirito 2.0, la stessa applicazione e i dati raccolti saranno inoltre rilasciati in formato aperto, così come d’altronde già oggi, sulla piattaforma github, sono liberamente accessibili e modificabili tutti i metadati descrittivi già associati alle immagini e pubblicati come tag su Flickr.

“Ci sono pochi set di dati di questo tipo totalmente liberi – affermano i curatori del progetto – e mettendoli on line speriamo di stimolare e supportare le attività di ricerca sulle illustrazioni, le mappe e altri tipi di materiali finora poco o per nulla oggetto di studio e attenzione (…). Le immagini – si legge in un passaggio successivo – sono state taggate per facilitarne la fruizione e per provare a indicare nuovi prospettive attraverso le quali osservarle. Sono state classificate per anno di pubblicazione, volume di provenienza, autore e altri parametri. Si tratta di una categorizzazione utile, ma possiamo fare meglio! Per questo vogliamo collaborare con i ricercatori e chiunque altro abbia buone idee per rappresentare, classificare e navigare questi set di dati, così da migliorare sia singoli contenuti, sia l’intero impianto di taggatura e descrizione”.

Nel post pubblicato on line si manifesta anche la volontà di capire e studiare i vari modi di riutilizzo delle foto da parte degli utenti. Lo scopo è individuare pratiche e usi che possano tornare utili anche per la biblioteca. A tale riguardo l’Atlantic ipotizza già alcuni scenari. Un ambito molto interessante potrebbe essere quello dei visual data: magari, spiega la testata citando fonti della British Library, si potrebbe fare tesoro del lavoro di utenti e appassionati per realizzare infografiche che permettano di capire l’evoluzione delle tecniche di disegno nel corso dei secoli.

Intanto, nell’attesa che tutte queste ipotesi si trasformino in realtà, sono già oltre 6 milioni le persone che a meno di una settimana dal lancio hanno consultato la banca dati di immagini su Flickr. Segno evidente del fatto che la British Library ha colto nel segno, come lo stesso Atlantic tiene a sottolineare, elencando altri progetti che hanno già puntato sul crowdsourcing per accrescere conoscenze e saperi in ambito culturale. Tra questi, la mappatura collettiva degli edifici di New York ritratti in alcune illustrazioni 19esimo secolo, promossa sempre nel corso di questo anno dalla New York Public Library (NYPL); e il primo pionieristico progetto in materia, a opera della Library of Congress, con il quale cinque anni fa utenti e appassionati furono invitati a taggare le immagini di pubblico dominio della biblioteca pubblicate sempre su Flick.

– See more at: http://www.dandi.media/2015/08/la-british-library-ha-messo-on-line-oltre-un-milione-tra-illustrazioni-e-immagini-cadute-in-pubblico-dominio-e-dato-vita-a-un-progetto-crowdsourcing/#sthash.bpNTjbbe.dpuf

Creative Commons

                              Le Crecreativecommons2ative Commons sono delle licenze libere attraverso le quali l’autore, o meglio il detentore dei diritti di un’opera, decide di condividere la stessa con il pubblico, riservandosi solo alcuni dei diritti d’autore che la legge gli garantisce. Le Creative Commons, rappresentate dal logo “CC”, introducono il nuovo concetto di “some rights reserved” e sono quindi una via di mezzo tra il rigido modello del copyright: “All rights reserved”, e quello del pubblico dominio: “No rights reserved” rispettivamente contraddistinti dai loghi “C” e “PD”. Le licenze CC sono strutturate in due parti: nella prima parte sono indicate le libertà che l’autore vuole concedere alla sua opera; nella seconda parte sono specificate le condizioni alle quali è possibile utilizzare l’opera.

LE LIBERTA’

Con riferimento alla parte dedicata alle libertà che il licenziante vuole concedere ai licenziatari, si può sostenere che tutte le licenze CC consentono la riproduzione e la distribuzione dell’opera, utilizzando nel c.d. Commons Deed (ossia un riassunto della licenze) i seguenti loghi e testi:

Creative Commons Free Share new icon “Tu sei libero di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre al pubblico, rappresentare, eseguire e recitare quest’opera” Solo alcune licenze, invece consentono anche di modificare l’opera, precisandolo con il seguente logo e le seguenti parole:

Creative Commons Free Mixer icon “Tu sei libero di modificare quest’opera”.

 

LE CONDIZIONI DI UTILIZZO DELL’OPERA

Per quanto riguarda le condizioni per l’utilizzo dell’opera, le Licenze CC si articolano in quattro clausole base, ciascuna rappresentata da uno specifico logo in modo da permettere a chiunque di individuare i diritti vantati dal detentore del copyright sull’opera e di conoscere facilmente quali sono gli usi consentiti e non. Qui di seguito, si indicano i tipi di condizioni di utilizzo ed i rispettivi loghi:

Creative Commons Attribution new icon Licenza di Attribuzione – Attribution (BY) “Devi riconoscere la paternità dell’opera all’autore originario” Questa clausola è presente in tutte le licenze CC e sta a significare Attribuzione Obbligatoria. Essa indica che chi vuole utilizzare l’opera, deve specificare chi è l’autore della stessa.

Creative Commons Noncommercial icon  Licenza non commerciale – Non commercial (NC) “Non puoi utilizzare quest’opera per scopi commerciali” Sta a significare che è consentito riprodurre, copiare, elaborare l’opera ma non sono consentiti usi commerciali della stessa.

Creative Commons No Derivative Works icon Licenza non opere derivate – Non derivative work (ND) “Non puoi alterare, trasformare o sviluppare quest’opera”  Sta a significare che l’opera potrà essere liberamente utilizzata e diffusa, ma non può essere modificata. Quindi se vogliamo elaboare l’opera dobbiamo chidere un espresso permesso al detentore dei diritti.

Creative Commons Share Alike icon Licenza Condividi allo stesso modo – Share Alike (SA)  “Se alteri, trasformi o sviluppi quest’opera, puoi distribuire l’opera risultante solo per mezzo di una licenza identica a questa” Significa che quando un’opera è elaborata e/o modificata dovrà essere distribuita e/o diffusa alle medesime condizioni stabilite dall’autore dell’opera originale. Le licenze Ognuna delle quattro clausole specifica una condizione particolare a cui il fruitore dell’opera deve sottostare per poterla utilizzare. Dalla combinazione di queste clausole nascono le sei licenze CC in uso che qui di seguito si riportano:

1. CC BY  Cc-by new white.svg  Attribuzione Permette di distribuire, modificare, creare opere derivate dall’originale, anche a scopi commerciali, a condizione che venga riconosciuta la paternità dell’opera all’autore.

2. CC BY SA  Cc-by new white.svg  Cc-sa.svg Attribuzione – Condividi allo stesso modo  Permette di distribuire, modificare, creare opere derivate dall’originale, anche a scopi commerciali, a condizione che venga riconosciuta la paternità dell’opera all’autore e che alla nuova opera vengano attribuite le stesse licenze dell’originale.

3. CC BY NC Cc-by new white.svg Cc-nc white.svg Attribuzione – Non commerciale  Permette di distribuire, modificare, creare opere derivate dall’originale, ma dovrà sempre essere riconosciuta la paternità dell’opera all’autore e non è consentito alcun utilizzo dell’opera a scopi commerciali.

4. CC BY ND Cc-by new white.svg  Cc-nd.svg  Attribuzione – Non opere derivate Permette di distribuire l’opera originale, anche a scopi commerciali, ma non permette di elaborare e/o modificare la stessa e deve sempre essere riconosciuta la paternità dell’opera all’autore.

5. CC BY NC SA Cc-by new white.svg  Cc-nc white.svg Cc-sa.svg Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo Permette di distribuire, modificare, creare opere derivate dall’originale, ma non a scopi commerciali, e deve essere sempre riconosciuta la paternità dell’opera all’autore e la nuova opera può essere distribuita solo con una licenza identica a quella utilizzata per l’opera originale.

6. CC BY NC ND Cc-by new white.svg Cc-nc white.svg Cc-nd.svg  Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate Questa licenza è la più restrittiva: consente soltanto di scaricare e condividere i lavori originali a condizione che non vengano modificati né utilizzati a scopi commerciali ed in ogni caso avendo sempre cura di attribuire la paternità dell’opera all’autore

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“CREATIVE COMMONS: MANUALE OPERATIVO, Guida all’uso delle licenze e degli altri strumenti CC” Simone Aliprandi, Ed. Stampa Alternativa/Nuovi Equilibri 2008 – See more at: http://www.dandi.media/2015/02/creative-commons-per-una-cultura-aperta/#_ftn1

Il Pubblico Dominio nei Film

Di seguito una legal opinion in merito ai diritti sui film di Rossellini. Interessante per la questione del pubblico dominio dell’opera cinematografica.

I Film diretti da Roberto Rossellini sono stati trasmessi per la prima volta in Italia. Ne consegue, pertanto, che, ai sensi dell’articolo 5 della Convenzione di Berna del 9 settembre 1886, questi film sono tutti soggetti alla legge italiana.

Nell’ordinamento nazionale e’ stata recepita la direttiva 93/98 / CE del 29 ottobre 1993, relativa all’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi: “… I diritti di sfruttamento di un’opera cinematografica o assimilata scadono 70 anni dopo la morte dell’ultimo superstite delle seguenti persone: il regista, lo sceneggiatore, l’autore del dialogo e il compositore della musica specificamente creata per l’uso nell’opera cinematografica o assimilata “(articolo 32 della legge italiana 22/04/1941 n 633 – come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 1997 n 154).

Ai sensi dell’articolo 10 di tale direttiva, i nuovi termini di protezione si applicano a tutte le opere che, alla data del 1 ° luglio 1995, erano ancora protette in almeno uno Stato membro in virtù delle disposizioni nazionali in materia di diritto d’autore o dei diritti connessi o soddisfano i criteri di protezione di cui alla direttiva 92/100 / CEE.

È opportuno, quindi, stabilire se, dal 1 ° luglio 1995, i film di Roberto Rossellini erano ancora protetti dal diritto d’autore.

In particolare si tratta delle seguenti opere:

– ROMA CITTA ‘APERTA – ROMA, CITTA APERTA – ROMA CITTA’ APERTA prodotto e presentato al pubblico nel 1945;

– PAISA – Paisa – Paisan è stato prodotto e presentato al pubblico nel 1946;

– GERMANIA ANNO ZERO – GERMANIA ANNO ZERO prodotto e presentato al pubblico nel 1948;

– Stromboli – Terra di Dio / Stromboli – TERRA DIO prodotto e presentato al pubblico nel 1949;

– AMORE – UNA VOCE UMANA & MIRACOLO IL – AMORE – LA VOCE UMANA E IL MIRACOLO – AMORE A VOCE UMANA E IL MIRACOLO prodotto e presentato al pubblico nel 1948;

– MACCHINA uccidere i cattivi (LA) – LA macchina ammazzacattivi è stato prodotto e presentato al pubblico nel 1952;

– VIAGGI IN ITALIA – VIAGGIO IN ITALIA – VIAGGIO IN ITALIA è stato prodotto e presentato al pubblico nel 1953;

– FEAR (LA) – LA PAURA – ANGST – FEAR è stato prodotto e presentato al pubblico nel 1954.

All’epoca, secondo la legge in vigore negli anni 1945 (il primo anno di presentazione al pubblico delle suddette opere) – 1954 (anno del completamento dell’ultimo di questi film), la durata della protezione autorale era di 30 anni dalla prima proiezione.

Applicando la legge all’epoca vigente quindi, i diritti esclusivi di sfruttamento di questi film sono scaduti negli anni 1975 – 1984 (o 30 anni dopo la prima data di pubblicazione di ciascuno di questi film).

Tuttavia, il testo originale dell’articolo 32 della legge italiana 22 aprile 1941 n. 633, prevedeva  che : “I diritti di sfruttamento economico di un film sono di cinquant’anni dopo la prima proiezione pubblica …”.

La giurisprudenza italiana ha interpretato questa disposizione dandole efficacia retroattiva.

La Corte d’Appello di Roma (22 ottobre 1986, Dir Autore 1987, pag 511) ha quindi affermato che “il dpr 8 GENNAIO 1979 n. 19, che ha esteso i diritti di sfruttamento dell’opera cinematografica da trenta a cinquant’anni, si applica anche alle opere di dominio pubblico, a seguito della scadenza del periodo di 30 anni prima dell’entrata in vigore del provvedimento ut supra.”

Il contenuto di tale decisione è stata confermata dalla Corte Suprema italiana (1993/09/04 No 9326, Foro it 1994, pagina 947; .. 12.11.1994 N. 9529; .. 13.08.2004 N. 15777), dal Tribunal Roma (1995/02/17, Dir Autore 1996, pag 384, .. 29.05.1995, Dir Autore 1995 pag 604) e dal Tribunale di Milano (09.10.200, Dir Autore 2001 pag 784.).

In base all’articolo 32 della legge italiana 22 aprile 1941 n. 633, come modificato dall’articolo 3 del DPR 8 gennaio 1979 n. 32 e secondo l’interpretazione che è stata data dalla giurisprudenza, si può dire che la durata dei diritti esclusivi di sfruttamento economico dei film in questione è di 50 anni dalla data della prima proiezione pubblica.

Ne consegue, pertanto, che tutti questi film erano ancora protetti come dal 10 luglio 1995 di cui alla direttiva 93/98 / CE e quindi hanno tutti i nuovi termini di tutela previsti dalla direttiva 93/98 / CE e all’articolo 32 della legge italiana del 1941/04/22 n. 633 – modificato dal D. Lgs. 26 mag 1997 n. 154.

I diritti esclusivi di sfruttamento economico di queste opere sono ancora in capo al produttore (o ai suoi successori) e scadranno pertanto 70 anni dopo la morte dell’ultimo superstite tra le seguenti figure professionali: il regista, lo sceneggiatore, l’autore del dialogo e il compositore della musica specificamente creata per l’uso nell’opera cinematografica o assimilata.

By Claudia Roggero / January 12, 2015 / Diritto d’Autore, Film & TV – See more at: http://www.dandi.media/2015/01/il-pubblico-dominio-nei-film/#sthash.gyn1PzVC.dpuf

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