Cos’è il diritto d’autore?
La legge 22 aprile 1941, n. 633, fino ad oggi più volte aggiornata e integrata, prevede la tutela delle opere dell’ingegno di carattere creativo, che appartengano alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro, al cinema. La tutela consiste in una serie di diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera (diritti patrimoniali dell’autore) e di diritti morali a tutela della personalità dell’autore, che nel loro complesso costituiscono il “diritto d’autore”.
Quali sono i diritti morali?
I diritti morali sono assicurati dalla legge a difesa della personalità dell’autore e si conservano anche dopo la cessione dei diritti di utilizzazione economica. Essi non sono soggetti a termini legali di tutela. I principali diritti morali sono: il diritto alla paternità dell’opera (cioè il diritto di rivendicare la propria qualità di autore dell’opera); il diritto all’integrità dell’opera (cioè il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione o modifica dell’opera che possa danneggiare la reputazione dell’autore); il diritto di pubblicazione (cioè il diritto di decidere se pubblicare o meno l’opera).
Quali sono i diritti di utilizzazione economica?
I principali diritti di utilizzazione economica dell’opera sono: diritto di riproduzione, cioè il diritto di effettuare la moltiplicazione in copie dell’opera con qualsiasi mezzo; diritto di esecuzione, rappresentazione, recitazione o lettura pubblica dell’opera, cioè il diritto di presentare l’ opera al pubblico nelle varie forme di comunicazione sopra specificate; diritto di diffusione, cioè il diritto di effettuare la diffusione dell’opera a distanza (mediante radio, televisione, via satellite o via cavo, su reti telematiche, ecc.); diritto di distribuzione, cioè il diritto di porre in commercio l’opera; diritto di elaborazione, cioè il diritto di apportare modifiche all’opera originale , di trasformarla, adattarla, ridurla ecc. Tutti questi diritti permettono all’autore di autorizzare o meno l’utilizzo della sua opera e trarne i benefici economici.
Quando nasce il diritto d’autore? Ci sono delle formalità da seguire?
Non c’è nessuna formalità amministrativa da seguire per ottenere il riconoscimento dei diritti d’ autore sull’ opera. Il diritto d’autore nasce automaticamente con la creazione dell’opera.
Chi è il titolare dei diritti?
Il titolare dei diritti d’autore è, in via originaria, l’autore in quanto creatore dell’opera (oppure, nel caso di opere in collaborazione, i coautori). I diritti patrimoniali possono poi essere acquistati, alienati o trasmessi in tutte le forme e modi consentiti dalla legge.
Quanto dura la tutela economica dell’opera?
I diritti di utilizzazione economica durano per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte. Trascorso tale periodo l’opera cade in pubblico dominio. Nel caso di opere in collaborazione il termine si calcola con riferimento al coautore che muore per ultimo.
E’ libera l’utilizzazione di un’opera caduta in pubblico dominio?
L’opera caduta in pubblico dominio è liberamente utilizzabile senza autorizzazione e senza dover corrispondere compensi per diritto d’autore. Ciò purché si tratti dell’opera originale e non di una sua elaborazione protetta.
In che consiste l’attività della SIAE nell’ambito del diritto d’autore?
La funzione istituzionale della SIAE consiste nell’attività di intermediazione per la gestione dei diritti d’autore. La SIAE concede, quindi, le autorizzazioni per l’utilizzazione delle opere protette, riscuote i compensi per diritto d’autore e ripartisce i proventi che ne derivano. Svolge la propria attività in Italia, servendosi dei propri uffici e, all’estero, attraverso le Società d’autori straniere con le quali ha stipulato accordi di rappresentanza.
E’ obbligatorio aderire alla SIAE?
Non è obbligatorio aderire alla SIAE. L’adesione alla SIAE è libera e volontaria. L’autore può teoricamente decidere di curare direttamente i rapporti con gli utilizzatori per tutelare i propri diritti, ma di fatto l’intermediazione di una organizzazione specializzata e capillare è indispensabile. In Italia, l’attività di intermediazione è riservata dalla legge alla SIAE in via esclusiva. L’ autore può comunque scegliere di aderire a Società di autori di altri Paesi.
L’autore che aderisca alla SIAE, deve sempre avvalersi della sua intermediazione?
Dal momento in cui l’autore aderisce alla SIAE, si avvale della sua intermediazione per le utilizzazioni affidate alla sua tutela. Se interpellato direttamente, dovrà indirizzare alla SIAE gli utilizzatori per il rilascio delle autorizzazioni. L’autore non può concedere direttamente le autorizzazioni e non può accordare riduzioni. Tutto ciò nell’interesse diretto dell’autore che, attraverso la gestione collettiva dei diritti, è garantito nei confronti degli utilizzatori, ai quali è assicurata la trasparenza di trattamento e la univocità di condizioni.
Cosa sono i “diritti connessi” al diritto d’ autore?
I “diritti connessi” al diritto d’ autore sono quei diritti che la legge riconosce non all’ autore di un ‘opera, ma ad altri soggetti comunque collegati o affini (si veda al riguardo il Titolo II della legge speciale 633/1941). I diritti connessi più importanti sono quelli riconosciuti agli artisti interpreti ed esecutori, quelli che spettano ai produttori di dischi fonografici o supporti analoghi, quelli dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive e quelli riconosciuti alle emittenti radiofoniche e televisive.
Quali categorie di autori possono aderire alla Sezione Cinema?
I coautori dell’opera cinematografica previsti dall’art.44 della legge sul diritto d’autore, cioè gli autori del soggetto, della sceneggiatura, della regia (l’autore della colonna sonora del film è tutelato dalla Divisione Musica). Gli autori della versione italiana dei dialoghi espressi originariamente in altra lingua, cioè gli adattatori/dialoghisti.
La tutela riguarda solo gli autori di opere cinematografiche?
No, la tutela riguarda anche gli autori e gli adattatori delle opere assimilate, come le opere seriali per la televisione (miniserie, serie, telefilm, soap-opera, cartoni animati) e di documentari sia cinematografici che televisivi.
Quali compensi incassa oggi l’autore associato?
Il compenso per le riproduzioni di opere protette fatte dai privati per uso personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali (la cosiddetta “copia privata”) attraverso apparecchi e supporti analogici o digitali; l’equo compenso per la diffusione televisiva di opere cinematografiche ed assimilate effettuata dagli organismi di emissione in modalità digitale terrestre, via satellite o cavo, ad accesso libero o codificato (pay tv); l’equo compenso per la vendita di supporti destinati alla circolazione nel mercato dell’home video (normali canali di vendita e vendita in abbinamento editoriale nel canale edicola); i compensi maturati all’estero per l’utilizzazione delle opere affidate in tutela alla Sezione Cinema, corrisposti periodicamente dalle Società di autore straniere, sulla base di contratti di reciproca rappresentanza.
Con quali criteri e in che misura la SIAE ha negoziato l’equo compenso dovuto agli autori?
I criteri e la misura dell’equo compenso dovuto dagli organismi di emissione sono determinati negli accordi stipulati con gli utilizzatori; sono stati praticati finora due schemi contrattuali:
lo schema a tariffa, utilizzato negli accordi con le emittenti televisive nazionali free (RAI, Mediaset, LA7, MTV), dove il valore del passaggio dell’opera è determinato in base a un valore a minuto – determinato annualmente in relazione a corrispondenti scaglioni di introito dell’emittente – ed articolato su tre parametri fondamentali (di rete, di fascia oraria, di categoria dell’opera), che hanno diversi coefficienti di applicazione.
Il compenso per la vendita di video supporti è incassato opera per opera e viene pertanto attribuito direttamente agli aventi diritto (autori o adattatori dialogisti per le opere straniere) sulla base del piano di riparto dei proventi generale o concordato tra gli autori dei diversi contributi autorali.
Il compenso per l’utilizzazione online di contenuti audiovisivi, infine, viene incassato in percentuale sugli introiti dell’operatore.
L’autore associato deve richiedere che gli vengano pagati i compensi?
No, è la Sezione Cinema che provvede ad individuare le utilizzazioni e a pagare i compensi a mezzo bonifico su conto corrente bancario o postale, o tramite bonifico domiciliato presso gli Uffici di Poste Italiane, a patto che l’associato indichi la modalità di pagamento prescelta e comunichi tempestivamente eventuali variazioni.
La dichiarazione è obbligatoria per tutte le opere?
No, la dichiarazione è obbligatoria per le opere assimilate e per il contributo di adattamento sia per le opere cinematografiche che per quelle assimilate.
Per quale motivo la dichiarazione deve contenere nominativi e firme di tutti i coautori dell’opera?
In primo luogo perché sottoscrivendo la dichiarazione ciascun autore rivendica, sotto la propria responsabilità, la paternità del contributo autorale che si attribuisce nel documento (il bollettino di dichiarazione); in secondo luogo perché solo la dichiarazione congiunta di tutti i coautori interessati all’opera consente alla Società di individuare, ai fini della corretta suddivisione dei proventi che derivano dall’utilizzazione, tutti gli aventi diritto al compenso. In mancanza o difetto di tali adempimenti, la dichiarazione è irregolare.
Cosa succede se tra i coautori dell’opera dichiarata figurano anche nominativi di autori o adattatori deceduti?
Il nominativo del coautore deceduto deve sempre comparire nello spazio corrispondente ai contributi prestati. La firma dovrà essere messa dall’erede.
Per le opere in più puntate può essere compilato un solo bollettino di dichiarazione?
Solo se i coautori sono i medesimi per tutte le puntate della serie (in questo caso il piano di riparto dei proventi concordato o quello risultante dai nominativi dei coautori presenti alla pag.2 del modulo di dichiarazione si applica a tutti gli episodi della serie, da riportare nell’Allegato Lista Episodi). Altrimenti la dichiarazione deve essere fatta raggruppando gli episodi omogenei (stessi autori e/o stesso piano di riparto dei proventi concordato, compilando e presentando tanti bollettini quante sono le casistiche presenti per la serie, con i corrispondenti episodi). Se infine ogni episodio ha caratteristiche differenti dagli altri, è necessario compilare e presentare un bollettini per ogni puntata o episodio.
Per le opere in più puntate è indispensabile indicare il titolo del singolo episodio dichiarato?
Sì. La registrazione dell’opera seriale nell’archivio opere deve essere effettuata, per garantirne l’abbinamento con i flussi di utilizzazione, anche a livello di titolo dell’episodio.
Che succede se nel bollettino è presente tra gli aventi diritto un autore non associato?
Se i dichiaranti presentano un piano di riparto concordato, la Società non accetta bollettini che non rechino la firma anche del non associato. Se viceversa nella dichiarazione i dichiaranti si limitano ad indicare i nominativi degli autori dell’opera per i rispettivi contributi, la quota spettante all’autore non associato – in base allo schema generale di riparto dei proventi applicato – viene accantonata in attesa che l’interessato la rivendichi, formalizzando la sua posizione associativa.
Cosa fare nel caso di cambio di domicilio bancario
Avvisare tempestivamete l’ufficio Contabilità inviando via e.mail o fax le nuove coordinate IBAN unitamente a copia di un documento di identità.
Come fare per avere copia della certificazione fiscale dei proventi?
La certificazione fiscale dei proventi e delle trattenute operate a titolo di ritenuta d’acconto di imposta, viene annualmente inviata dal Servizio Associati e Mandanti, di conseguenza anche in caso di smarrimento o di non avvenuta ricezione di tale certificazione, occorre chiederne copia a detto Servizio e non alla Sezione Cinema.
Quali documenti rilascia l’ufficio contabilità?
L’ufficio rilascia: copia dell’estratto conto (imposta bollo virtuale – autorizz. Int.fin n.94828/73 del 18/1/74) riepilogativo degli importi maturati e versati, nonche delle trattenute fiscali operate delle quote associative ecc.; fatture per diritti di segreteria su rilascio di copie di rendiconti da parte dell’Uff. ripartizione; fatture per diritti di segreteria su rilascio di stampe di repertorio da parte dell’uff. documentazione; copie atti di pignoramento e/o legali su richiesta diretta dell’interessato corredata di documento di identità.
Quando cade in pubblico dominio un’opera cinematografica?
il limite temporale a che l’utilizzo di un’opera diventi libero, ovvero cada in pubblico dominio, è fissata, nel caso dell’opera cinematografica, al termine del settantesimo anno dopo la morte del più longevo degli autori (ovvero il regista, gli autori del soggetto e della sceneggiatura, l’autore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell’opera cinematografica)[art. 32 L.A.].
Qual è la differenza fra un deposito di opere inedite ed un deposito di opere cinematografiche?
Per venire incontro all’esigenza degli autori di costituire una prova di paternità delle opere non ancora pubblicate, la SIAE ha istituito il servizio di deposito delle opere inedite (gestito dalla Sezione OLAF), di cui può fruire anche chi non sia associato alla Società ed i cittadini stranieri. Attraverso tale servizio, chi deposita ottiene una prova dell’esistenza dell’opera con data certa, che è quella del suo deposito alla SIAE. Il deposito vale per cinque anni e può essere rinnovato alla scadenza per un uguale periodo. Cosa diversa dal deposito di opera inedita è l’affidamento alla SIAE (Sezione Cinema) della tutela economica dell’opera cinematografica o assimilata già pubblicata (ossia diffusa al pubblico). Sulla base del mandato conferitole dall’autore dell’opera, la SIAE esercita la sua funzione istituzionale che consiste nell’attività di intermediazione per la gestione dei diritti d’autore. La SIAE riscuote i compensi per diritto d’autore e ripartisce agli autori i proventi che ne derivano.
Quali opere tutela la Sezione Cinema?
La Sezione Cinema tutela le opere cinematografiche o assimilate (film per la tv, telefilm seriali, serie e miniserie televisive, telenovelas e soap opera, sitcom, film inchiesta in una o piu’ puntate, documentari televisivi e cartoni animati) in favore degli autori del soggetto, della sceneggiatura e della regia, nonché in favore degli autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della versione italiana dei dialoghi di opere espresse originariamente in lingua straniera.
Questa attività di tutela riguarda, in particolare, la gestione dell’equo compenso, riconosciuto agli autori dall’art.46 bis della legge sul diritto d’autore (L.n.633/1941), che la SIAE negozia e amministra per conto degli aventi diritto.
Come si dichiarano le opere alla Sezione Cinema?
L’associato deve presentare alla Società, per ogni opera assimilata (film TV, serie e miniserie televisiva, telefilm, documentari televisivi e film inchiesta, serie o singoli cartoni animati, telenovelas o soap opera sitcom) che intende affidare in tutela, la relativa dichiarazione (bollettino – mod. 117 autori o 117 adattatori–), redatta in conformità alle prescrizioni regolamentari.Tale dichiarazione è obbligatoria e serve a individuare, sotto la responsabilità dei dichiaranti, tutti i coautori dell’opera i cui contributi siano rilevanti per la suddivisione dei compensi spettanti agli aventi diritto.
Come posso chiedere di ricevere il rendiconto via mail?
L’utente può chiedere di ricevere via email anzichè per posta ordinaria il rendiconto, utilizzando la modulistica presente sul sito da compilare, firmare in originale e restituire via email unitamente ad una copia del documento di identità agli indirizzi dirittoautore.cinema@siae.it oppure ripartizione.cinema@siae.it
Ho perso o non ho ricevuto la rendicontazione delle passate ripartizioni; come posso richiederne una copia?
L’utente può richiedere copia della rendicontazione e delle avvertenze allegate facendone richiesta via email all’Ufficio Ripartizione (ripartizione.cinema@siae.it) inviando apposita modulistica da compilare, firmare e spedire.
A chi devo comunicare la variazione di indirizzo email per la ricezione della rendicontazione?
L’utente può comunicare via email la variazione di indirizzo al quale ricevere il rendiconto utilizzando la modulistica presente sul sito da compilare, firmare e restituire via email unitamente ad una copia del documento di identità agli indirizzi dirittoautore.cinema@siae.it oppure ripartizione.cinema@siae.it
A chi devo comunicare la variazione di residenza?
L’autore può comunicare le variazioni anagrafiche (indirizzo, codice fiscale, recapiti, ecc.) via email all’Ufficio Autori autori.sam@siae.it
A quale ufficio posso richiedere un anticipo sulla liquidazione dei proventi?
L’autore può richiedere la concessione di un anticipo sulla liquidazione di passaggi accertati nella ripartizione successiva inviando una richiesta via email all’Ufficio Contabilità (contabilita.cinema@siae.it) oppure all’Ufficio Ripartizione (ripartizione.cinema@siae.it).
Quando posso richiedere un anticipo?
L’autore può richiedere un anticipo quando è a conoscenza di utilizzazioni delle proprie opere avvenute nel periodo della ripartizione corrente, verificabili dall’Ufficio Ripartizione.
Ho visto la trasmissione della mia opera/adattamento in TV. A quale ufficio posso segnalare gli estremi (data/canale) della diffusione?
L’utente può comunicare gli estremi (data/canale) di utilizzazioni delle proprie opere inviando una email all’Ufficio Ripartizione (ripartizione.cinema@siae.it).
Mancato riscontro sulla rendicontazione inviata del pagamento di passaggi di alcune mie opere di cui sono a conoscenza
L’autore può inviare via email all’indirizzo ripartizione.cinema@siae.it una comunicazione con l’indicazione del titolo dell’opera e gli estremi di diffusione (data/canale) conosciuti per consentire all’Ufficio Ripartizione di procedere ad ulteriori accertamenti.
Come posso ottenere l’elenco delle opere che fanno parte del mio repertorio?
L’avente causa (associato o erede) deve presentare una richiesta utilizzando un apposito modulo da compilare e sottoscrivere in originale e spedire, unicamente a copia del documento d’identità, via email all’indirizzo dichiarazioni.cinema@siae.it
Fonte https://www.siae.it/it/chi-siamo/documenti-e-faq/faq-cose-da-sapere