Definizione e casistica relativa al credito d’imposta
Il contribuente non è sempre solo debitore ma può anche essere creditore, ossia può esserlo per tre motivi:
– versato somma non dovuta secondo la legge
– versato degli acconti che a consuntivo superano il dovuto
– perché sussiste un credito d’imposta vero e proprio in senso tecnico.
In questo caso è l’amministrazione ad avere la somma di denaro in più a quella dovuta.
Quindi vi sono 3 situazioni:
– Crediti che derivano da indebito (non debito): si realizza quando il contribuente paga qualcosa che non deve o per errore oppure paga per una norma di legge che poi viene meno per l’intervento della corte di giustizia e della corte costituzionale.
La corte costituzionale giudica che la norma è incostituzionale e quindi il contributo non era dovuto. Quando la norma è incostituzionale si ritiene che il rimborso non sia dovuto almeno che non vi sia un contenzioso.
La corte di giustizia dichiara le norme emanate dallo stato non conformi a quelle comunitarie. In questo caso l’imposta che è stata pagata deve essere rimborsata.
– Crediti non da indebito ossia le somme sono state immediatamente versate: crediti derivanti dal fatto che al momento del saldo ad esempio dell’IRPEF,IVA, ci si accorge di avere già pagato quanto si doveva dell’imposta stessa. Abbiamo un eccedenza che può essere compensata anche con altre imposte.
– Credito d’imposta: sono i cosiddetti crediti d’imposta in senso tecnico ossia è il legislatore fiscale ad accordare e riconoscere i redditi che entrano nel nostro stato come già tassati nello stato di origine del reddito.
Negli ultimi mesi abbiamo sentito tanto parlare del Tax Credit, di come le produzioni italiane ne stiamo beneficiando, di come le produzioni internazionali lo stiano sfruttando (vedi la rinascita che sta vivendo Cinecittà) e di come più recentemente è stato esteso anche alle produzioni audiovisive.
Le disposizioni sul tax credit – credito d’imposta prevedono la possibilità di compensare debiti fiscali (Ires, Irap, Irpef, Iva, contributi previdenziali e assicurativi) con il credito maturato a seguito di un investimento nel settore cinematografico. Destinatari sono le imprese di produzione e distribuzione cinematografica, gli esercenti cinematografici, le imprese di produzione esecutiva e post-produzione (industrie tecniche), nonché le imprese non appartenenti al settore cineaudiovisivo associate in partecipazione agli utili di un film dal produttore di quest’ultimo.
MIBACT
Dal 5 febbraio 2015 però il Tax Credit è stato esteso anche ai produttori indipendenti di opere audiovisive, è venuto quindi a mancare il limite che prevedeva l’applicazione del decreto alle sole opere cinematografiche.
Non c’è da stupirsi se il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo abbia adottato una tale misura visto il grande successo che le serie TV e delle web series (che tra l’altro sono quelle che traggono un beneficio maggiore dal tax credit) stanno avendo in tutto il mondo. Aprirsi a un settore così in crescita non può che far bene agli investimenti sul nostro Paese.
Chi ha diritto al Tax credit?
Abbiamo visto che oltre alle opere cinematografiche, ormai possono usufruirne anche le opere audiovisive, ma quali sono i requisiti che i produttori devono avere per beneficiarne? Prendiamo la spiegazione che lo stesso MIBACT ci fornisce:
“Per accedere alle agevolazioni fiscali, le imprese di produzione devono chiedere, alla Direzione Generale per il Cinema, il riconoscimento dell´eleggibilità culturale delle opere cinematografiche prodotte. Le opere in oggetto sono sottoposte a un test di eleggibilità che ne assicura la matrice culturale italiana o europea (tabella A del D.M. 7.5.2009). Viene effettuata una specifica istruttoria tecnica, ricorrendo se necessario al parere della Commissione per la Cinematografia. Se entro il mese successivo alla richiesta di riconoscimento non interviene un provvedimento di diniego, l´opera cinematografica ottiene automaticamente l´eleggibilità culturale.
Il credito d´imposta (anche se già attribuito) viene revocato o decade in caso di:
- mancato riconoscimento in via definitiva del requisito della nazionalità
- subentro di altra impresa di produzione
- mancato rispetto del vincolo di territorializzazione
- mancata presentazione dell´istanza finale (che conclude la procedura di richiesta) entro 90 giorni dalla data della domanda di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico”
Inoltre, altro requisito che non è da sottovalutare è l’obbligo di spendere almeno l’80% dell’entità del beneficio fiscale. Nel caso delle opere audiovisive il beneficio del Tax Credit decade ed è revocato qualora non venga riconosciuto, all’opera audiovisivisa, il requisito di nazionalità italiana o dell’eleggibilità culturale o nel caso in cui non sussista il requisito di “produttore indipendente” o, anche qui, non venga rispettato il vincolo di territorializzazione delle spese. Per entrambe le tipologie il credito d’imposta può essere chiesto dai diversi soggetti ammessi, ed è pari al 15% del costo eleggibile delle opere cinematografiche audiovisive ammissibili , fino all’ammontare massimo annuo di 3,5 milioni di euro per ciascun periodo di imposta.
Siamo sicuramente sulla strada giusta per riportare il nostro paese allo splendore che lo aveva caratterizzato in passato. Speriamo si superino anche quei limiti di fondi a disposizione che alcuni stanno già lamentando.
fonte http://www.marthaproduction.com/2015/08/01/ciao-mondo/